PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Dopo l'articolo 24 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, sono inseriti i seguenti:

      «Art. 24-bis. - (Agevolazioni fiscali in favore della produzione e della distribuzione cinematografiche) - 1. Non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte dirette gli utili dichiarati dalle imprese di produzione e di distribuzione cinematografiche che li impiegano nelle proprie attività per i film di cui all'articolo 2, commi 2, 4, 5 e 6, riconosciuti di nazionalità italiana ai sensi dell'articolo 5 o di coproduzione ai sensi dell'articolo 6, non di natura esclusivamente finanziaria. Tale beneficio è concesso solo alle imprese che tengono la contabilità ordinaria ai sensi degli articoli 13 e 18, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.
      2. Non concorrono a formare il reddito imponibile, ai fini delle imposte dirette, fino a 20 milioni di euro nel limite massimo del 30 per cento, tra 20 e 50 milioni di euro nel limite massimo del 25 per cento, tra 50 e 100 milioni di euro nel limite massimo del 20 per cento, oltre 100 milioni di euro nel limite massimo del 15 per cento, gli utili dichiarati dalle imprese italiane, operanti in settori diversi da quello cinematografico, le quali, per mezzo di accordi con società di produzione indipendenti, li impiegano nelle attività di produzione o di distribuzione dei film di cui all'articolo 2, commi 2, 4, 5 e 6, riconosciuti di nazionalità italiana ai sensi dell'articolo 5 o di coproduzione ai sensi dell'articolo 6. Tale beneficio è concesso solo ai soggetti che tengono la contabilità ordinaria ai sensi degli articoli 13 e 18, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica

 

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29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.
      3. Le agevolazioni di cui ai commi 1 e 2 possono concretarsi sotto forma di crediti di imposta, riferiti al periodo di imposta in cui l'investimento è effettuato e in ciascuno dei quattro periodi di imposta successivi. Il credito di imposta non concorre alla formazione del reddito imponibile e può essere fatto valere in compensazione ai sensi degli articoli 17 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Il credito di imposta non limita il diritto al rimborso di imposte spettanti ad altro titolo; l'eventuale eccedenza è riportabile fino al quarto periodo di imposta successivo all'investimento e al conseguente credito di imposta stesso.
      4. A decorrere dall'anno 2007, le erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore a 20.000 euro, effettuate da persone fisiche a favore di imprese di produzione, distribuzione e diffusione dei film di cui all'articolo 2, commi 2, 4, 5 e 6, riconosciuti di nazionalità italiana ai sensi dell'articolo 5 o di coproduzione ai sensi dell'articolo 6, sono deducibili dal reddito complessivo determinato ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
      5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro, sono stabilite le disposizioni attuative del presente articolo con particolare riguardo alle procedure di monitoraggio e di controllo rivolte a verificare l'attendibilità e la trasparenza dei programmi degli investimenti effettuati ai sensi dei commi 1 e 2, alla cumulabilità degli incentivi, nonché alle specifiche cause di revoca totale o parziale dei benefìci e di applicazione delle sanzioni.

      Art. 24-ter. - (Modalità e limiti all'utilizzo delle agevolazioni fiscali previste dall'articolo 24-bis) - 1. Le agevolazioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 24-bis competono fino alla concorrenza del costo di produzione e di distribuzione e non

 

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possono eccedere il reddito imponibile al netto degli ammortamenti calcolati con l'aliquota massima. Le agevolazioni competono sulla parte degli utili accantonati che non superi la differenza tra il reddito di esercizio e l'utile distribuito. I costi sono certificati secondo modalità indicate nel decreto di cui al comma 5 dell'articolo 24-bis e comprovati mediante idonea documentazione ai sensi dell'articolo 20.
      2. Le agevolazioni devono essere richieste espressamente in sede di dichiarazione annuale dei redditi con l'indicazione della parte di utile che si intende reinvestire. Alla dichiarazione annuale dei redditi deve essere unito il progetto di massima degli investimenti che contempli le date di inizio della fase realizzativa dell'opera filmica e di conclusione delle attività che concorrono unitariamente alla produzione della stessa opera. Le agevolazioni sono cumulabili integralmente con quelle previste dall'articolo 10 e fino al 100 per cento del costo di ciascun film con quelle previste dagli articoli 13 e 14, secondo quote stabilite, anticipatamente e nei limiti di legge, dai beneficiari.
      3. Per usufruire dei benefìci l'opera filmica e le attività che concorrono unitariamente alla produzione della stessa opera devono iniziare entro diciotto mesi dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi e devono essere concluse entro trenta mesi dalla data di inizio precedentemente fissata, ad eccezione dei film di particolare complessità e di produzione internazionale per i quali si può prevedere una deroga di ulteriori dodici mesi. A tale fine deve essere inoltrata apposita istanza al Ministero - Direzione generale per il cinema, corredata della documentazione necessaria a comprovare l'effettiva necessità della proroga; il Ministero - Direzione generale per il cinema si pronuncia su tali istanze entro i sessanta giorni successivi, potendo concedere un termine di proroga anche inferiore a quello richiesto. Il Ministero comunica al Ministero dell'economia e delle finanze, per i relativi adempimenti fiscali, le decisioni di proroga adottate.
      4. L'inosservanza degli obblighi previsti dal presente articolo comporta il recupero
 

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delle imposte non pagate e l'applicazione delle sanzioni vigenti in materia».

      2. Il decreto di cui al comma 5 dell'articolo 24-bis del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è adottato entro il 31 dicembre 2007.

Art. 2.

      1. La lettera e) del comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, è sostituita dalle seguenti:

          «e) alla corresponsione di contributi a favore delle imprese di distribuzione e a favore delle imprese di esercizio e dei proprietari di sale cinematografiche, per la distribuzione e la proiezione nel periodo estivo di opere cinematografiche nuove, rispondenti alle caratteristiche previste dall'articolo 9, nonché per il finanziamento di campagne promozionali volte ad incentivare la fruizione cinematografica nel periodo estivo da parte del pubblico;

          e-bis) alla corresponsione di contributi a favore delle imprese di distribuzione e a favore delle imprese di esercizio e dei proprietari di sale cinematografiche di cui al comma 9 dell'articolo 2, per la distribuzione e la proiezione di cortometraggi nazionali di interesse culturale».

      2. Il Ministro per i beni e le attività culturali, con propri decreti, adottati secondo le modalità previste dal comma 5 dell'articolo 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, individua le risorse e le modalità di attuazione delle lettere e) ed e-bis) del comma 3 del medesimo articolo 12, introdotte dal comma 1 del presente articolo.

Art. 3.

      1. Dopo l'articolo 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, come da ultimo modificato dall'articolo 2 della presente legge, è inserito il seguente:

      «Art. 12-bis. - (Fondi per il passaggio al digitale e all'alta definizione). - 1. Nel

 

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quadro della politica dell'Unione europea in materia, è istituito presso il Ministero il Fondo per il passaggio al digitale e all'alta definizione, con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2007 al 2015. Al Fondo accedono i soggetti individuati dalla lettera c) del comma 3 dell'articolo 12, nonché le imprese di replicazione dei supporti digitali limitatamente all'acquisizione di tecnologie in alta definizione (HD).
      2. Con decreto del Ministro sono stabilite, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, le modalità tecniche di gestione del Fondo di cui al comma 1 e di erogazione dei finanziamenti, nonché le modalità tecniche di monitoraggio dell'impiego dei finanziamenti concessi. Per l'adeguamento delle sale cinematografiche i finanziamenti sono erogati con criteri di precedenza in favore delle monosale o delle piccole multisale.
      3. Con le modalità di cui al comma 2 è altresì istituito un Fondo aggiuntivo per il passaggio al digitale e all'alta definizione, con una dotazione di 100.000 euro per ciascuno degli anni dal 2007 al 2015. Il Fondo è destinato al finanziamento dei film che non hanno ottenuto il riconoscimento dell'interesse culturale nazionale di cui all'articolo 7, ma sono riconosciuti meritevoli di essere promossi all'estero».

Art. 4.

      1. Dopo il comma 6 dell'articolo 13 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

      «6-bis. Le spese sostenute da imprese di produzione italiane e straniere, anche extraeuropee, per la realizzazione di studi di produzione e di teatri di posa sono oggetto delle agevolazioni di cui all'articolo 2 per le imprese italiane e della riduzione dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto al 4 per cento per le

 

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imprese staniere. Le imprese straniere che investono almeno il 25 per cento del costo di produzione in Italia ricevono, altresì, dallo Stato un rimborso pari al 20 per cento delle spese effettivamente sostenute e documentate mediante adeguata certificazione».